Sentenza corte UE su balneari, annunciata la data della pronuncia

Il Giudice Europeo si esprimerà il prossimo 20 aprile: la sua decisione sarà determinante per la riforma delle concessioni di spiaggia 

La Corte di Giustizia Europea emetterà il prossimo 20 aprile alle ore 9.30 la sua attesissima pronuncia in materia di concessioni balneari, lo ha reso noto a Mondo Balneare il pool legale dell’associazione di categoria Sib-Confcommercio, composto dagli avvocati Stefania Frandi, Antonio Capacchione, Bartolo Ravenna, Guglielmo Giuffrè e Maria

Sandulli, che hanno ricevuto la comunicazione oggi pomeriggio dal tribunale di Lussemburgo.
La sentenza della Corte Ue stabilirà dei principi giuridici fondamentali in materia di demanio marittimo, che saranno determinanti per la riforma
delle concessioni a cui sta lavorando il governo Meloni. 

La Corte di Giustizia Europea è stata interpellata lo scorso maggio dal Tar di Lecce a esprimersi su una serie di articolati quesiti riguardanti l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari.
Nel rimettere alla Corte Ue la decisione in merito a un ricorso presentato da alcuni operatori balneari contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si era opposta all’estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033, il tribunale amministrativo salentino presieduto dal giudice Antonio Pasca ha sottoposto 
nove quesiti che mettono in dubbio la validità stessa della direttiva Europea Bolkestein, le argomentazioni con cui l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha cancellato la proroga al 2033 e la compatibilità dell’articolo 49 del Codice della navigazione sull’incameramento dei beni alla scadenza del titolo.
Il Sib-Confcommercio si è costituito in giudizio e per questo ha ricevuto comunicazione della data. 

 

Data l’importanza della sentenza, che stabilirà dei principi giuridici imprescindibili, è molto probabile che il governo Meloni attenderà l’esito della pronuncia prima di completare la riforma delle concessioni, attualmente i titoli sono in scadenza il 31 dicembre 2024 per effetto del decreto milleproroghe, che a sua volta ha rinviato di un anno il termine del 31 dicembre 2023 stabilito dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi.
L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha il compito di varare il decreto attuativo per stabilire i criteri con cui saranno riassegnate le concessioni in scadenza, e a seconda della decisione della Corte UE si capiranno i margini di manovra per disciplinare le gare pubbliche richieste dall’Unione europea oppure, come chiedono alcune associazioni di categoria, per trovare il modo di evitarle. 

La Corte Ue si era già espressa sulle concessioni balneari nel 2016 con la sentenza “Promo impresa”, che riguardava la proroga al 2020, dichiarando illegittimo il meccanismo dei prolungamenti automatici sulle concessioni balneari, questa volta, invece, il tribunale Lussemburghese dovrà rispondere a dei quesiti molto più puntuali e approfonditi, che minano le basi della famigerata direttiva Bolkestein e della sua applicazione in Italia, alla luce della particolare situazione esistente nel nostro paese per la gestione delle spiagge, su cui sorgono migliaia di imprese private proprio grazie ai precedenti meccanismi legislativi sui rinnovi automatici agli stessi titolari. 

Questi i nove quesiti sottoposti dal Tar Lecce, a cui la Corte Ue risponderà il 20 aprile: 

 

  • Se la direttiva 2006/123 risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto –trattandosi di direttiva di armonizzazione – adottata solo a maggioranza invece che all’unanimità, in violazione dell’art 115 T.F.U.E.; 
  • Se la direttiva 2006/123 c.d. Bolkestein presenti o meno oggettivamente e astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile; 
  • Qualora ritenuta la direttiva 2006/123 non self-executing, se risulti compatibile con i principi di certezza del diritto l’effetto di mera esclusione o di disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell’ipotesi in cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all’interpretazione conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previste dall’ordinamento unionale per l’inadempimento dello stato nazionale rispetto agli obblighi derivanti dalla adesione al trattato (art. 49), ovvero derivanti dalla mancata attuazione della direttiva (procedura di infrazione); 
  • Se l’efficacia diretta dell’art. 12, paragrafi 1, 2, 3 della direttiva 2006/123 equivalga al riconoscimento della natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva medesima ovvero se, nell’ambito di una direttiva di armonizzazione quale quella in esame (“si deve ritenere che gli artt. da 9 a 13 della direttiva provvedano ad una armonizzazione esaustiva …” ex sentenza c.d. Promoimpresa), debba intendersi come prescrizione per lo stato nazionale di adottare misure di armonizzazione non generiche, ma vincolate nel loro contenuto; 
  • Se la qualificazione di una direttiva come auto-esecutiva o meno e, nel primo caso, la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale (al quale sono all’uopo attribuiti specifici strumenti di supporto interpretativo quali il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero al giudizio di legittimità costituzionale) ovvero anche del singolo funzionario o dirigente di un Comune; 
  • Qualora invece ritenuta la direttiva 2006/123 selfexecuting, premesso che l’art. 49 TFUE risulta ostativo alla proroga automatica delle concessioni-autorizzazioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo solo “nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”, se la sussistenza di tale requisito costituisca o meno un presupposto necessario anche con riferimento all’applicazione dell’art. 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein; 
  • Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell’interesse transfrontaliero certo riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli Comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale; 
  • Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale;
  • Qualora in astratto ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, se tale immediata applicabilità possa ritenersi sussistere anche in concreto in un contesto normativo – come quello italiano – nel quale vige l’art. 49 Codice della Navigazione (che prevede che all’atto di cessazione della concessione “tutte le opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso”) e se tale conseguenza della ritenuta natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva in questione ( in particolare con riferimento a strutture in muratura debitamente autorizzate ovvero a concessioni demaniali funzionalmente collegate ad attività turistico ricettiva, come hotel o villaggio) risulti compatibile con la tutela di diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, riconosciuti come meritevoli di tutela privilegiata nell’Ordinamento dell’U.E. e nella Carta dei Diritti Fondamentali. 

 

Fonte: MondoBalneare.com